I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attivita' faunistico-venatorie della legge n. 157/1992 cosi' come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attivita' venatoria e le attivita' di cui al presente articolo.
I Comitati di gestione:
I comitati di gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:
I comitati di gestione provvedono, altresi', all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori di fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.
Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione puo' anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla Provincia. La modifica diviene operante se la Provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta le opportunita' tecniche. La decisione della Provincia e' definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.
Le attivita' di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre. Il programma annuale degli interventi e' trasmesso alla Provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente.
Le Province esercitano l'attivita' di vigilanza sui comitati di gestione, nonche' il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC.
La Provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, possono dotarsi di un'organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.
I cacciatori, residenti in Regione, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ATC puo' prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra forma di caccia all'interno dell'ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione pari alla meta'.
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