Appostamento Temporaneo

Sono appostamenti di caccia che non avendo il carattere della permanenza possono essere eliminati al termine della giornata venatoria.

Per la preparazione degli stessi la legge tutela le attività agricole del luogo definendo che la loro creazione non possono essere utilizzate parti tagliate di piante da frutto o aventi comunque interesse economico (da legno). Tali essenze possono essere convenientemente utilizzate solo nel caso che siano residui di potatura. Non possono inoltre essere utilizzate parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti temporanei possono perciò essere costruiti con parti di pianta non appartenenti alla flora protetta, residui di potatura o in alternativa con materiale sintetico; in entrambi i casi debbono avere il requisito della immediata rimovibilità.

La loro predisposizione deve rispettare alcune distanze minime:

- Non meno di 200 metri dagli appostamenti fissi.
- Non meno di 100 metri dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica.
- Non meno di 100 metri da altro appostamento temporaneo.
- Nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro. Nel caso di sparo verso tali strutture la distanza si innalza a non meno di 150 metri.
- Non meno di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie, strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali o interpoderali. Tale distanza in caso di sparo in direzione delle stesse si innalza a non meno di 150 metri.

Nella valutazione dell'appostamento occorre ulteriomente ricordare che è vietato sparare a non meno di 150 metri nella direzione di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, stabbi stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo- pastorale. La predisposizione dell'appostamento temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa o del proprietario del fondo.

Il numero massimo di richiami vivi utilizzabili in appostamento temporaneo è di 10.

Negli appostamenti fissi e temporanei è fatto divieto di:

- Esercitare la caccia a coturnice, pernice rossa, starna, fagiano, lepre (fauna stanziale)
- Esercitare la caccia a beccaccia e beccaccino (fauna migratoria)
- Utilizzare e detenere richiami vivi accecati e/o mutilati
- Utilizzare richiami acustici elettronici
- Cacciare in botte

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