Appostamento Fisso

Quella da appostamento fisso, o capanno, è una delle caccie più praticate nel nord Italia, con particolari radici e tradizioni in terra bresciana e bergamasca.

Legislazione - Normative

Tra le forme consentite di caccia c'è quella di appostamento che prevede quale prerogativa la possibilità di costruire in maniera stabile o temporanea un appostamento - che i cacciatori conoscono come capanno - ove attendere l'arrivo della selvaggina. La normativa nazionale detta specifiche regole per la loro costituzione e le possibilità di caccia consentite.

Appostamenti fissi:

Hanno il carattere della stabilità temporanea e giuridicamente definiti come quelli "costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio amplino per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocate nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali".

Gli appostamenti fissi si distinguono inoltre in:

- Appostamento fisso ordinario destinato alle attività di caccia alla piccola migratoria;
- Appostamento fisso per acquatici destinato alla caccia ad anatidi e trampolieri.

Tutte le tre tipologie prevedono una ulteriore distinzione se con utilizzo di richiami vivi e senza utilizzo di richiami vivi. Tale distinzione deve essere opportunamente indicata all'atto della formale richiesta all'amministrazione competente.

Le distanze

La realizzazione degli appostamenti fissi prevede il rispetto di definite distanze. Nello specifico devono essere realizzati a distanza non inferiore a:
- 400 metri dalle Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;
- 200 metri da altri appostamenti fissi.

Appostamenti al colombaccio

L'appostamento al colombaccio non è considerato appostamento fisso. Art. 5 comma 5 L.157/92: Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12. Art. 25 comma 6 L.R. 26/93: Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci. Per la particolare tipologia di caccia degli appostamenti al colombaccio possono essere creati anche ulteriori capanni che si trovino entro il raggio di 50 metri dal capanno principale. Gli appostamenti fissi non possono essere arbitrariamente creati, ma occorre richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Provinciale che ha valenza triennale. Ovviamente essendo di fatto l'appostamento fisso un insediamento avente carattere di stabilità è necessario dotarsi dell'autorizzazione del proprietario del terreno, nel quale insiste. Gli appostamenti fissi devono essere contraddistinti da tabelle di segnalazione della loro presenza. Il numero massimo di concessioni di appostamento fisso per ogni cacciatore è due. Relativamente alla scelta delle forme di caccia esclusive sono disciplinati come segue:
Forma di caccia di tipo B - vi fanno parte gli appostamenti fissi con l'utilizzo di richiami vivi e gli appostamenti agli acquatici con l'utilizzo dei richiami vivi.
Forme di caccia di tipo C - vi appartengono gli appostamenti fissi al colombaccio con o senza richiami, gli appostamenti senza richiami vivi e gli appostamenti agli acquatici senza richiami vivi.

Per gli appostamenti con richiami vivi il massimo numero consentito degli stessi è di 40.

Divieti negli appostamenti fissi

Negli appostamenti fissi è fatto divieto di:
- Esercitare la caccia a coturnice, pernice rossa, starna, fagiano, lepre (fauna stanziale);
- Esercitare la caccia a beccaccia e beccaccino (fauna migratoria);
- Utilizzare e detenere richiami vivi accecati e/o mutilati;
- Utilizzare richiami acustici elettronici;
- Cacciare in botte.

Caccia al merlo da capanno

Il merlo, il capanno, il fucile e le sue caratteristiche E' ormai divenuto una specie domestica. Lo si vede nelle siepi sotto casa, nei giardinetti, nell'orto e nelle aiuole in mezzo al traffico cittadino. Stiamo parlando del merlo. Un passeriforme cacciabile dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre. Pure essendo un migratore, il cui passo è identificabile tra la fine di settembre a tutto marzo, è di fatto divenuto una specie stanziale e il suo habitat in Italia è un po' ovunque. E' cacciato in forma vagante senza l'ausilio del cane o in appostamento fisso (ma anche temporaneo), servendosi anche di richiami vivi. Si caccia ovviamente con fucili a canna liscia, caricati con cartucce a pallini massimo del 10/12.

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