Con l'arrivo della stagione invernale e con le nevicate dei giorni
scorsi l'attivittà venatoria non è consentita sui territori coperti di
neve ad esclusione dei luoghi e per le specie che di seguito elenchiamo.
Ciò allo scopo di far cessare atteggiamenti non consoni al ruolo
ricoperto, messi in atto da alcuni agenti della Forestale e agenti di
associazioni ambientaliste che per disinformazione o per ideologie
personali cercano ad ogni occasione di operare contro i cacciatori.
Fortunatamente il fenomeno è circoscritto a pochi soggetti, sempre i
soliti, che purtroppo il Prefetto e la Provincia non si decidono a
ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle norme vigenti.
Il Calendario Venatorio regionale nulla dice riguardo all'argomento in
questione per il semplice fatto che questa eventualità è direttamente
normata dalla L.R. 10/2004 all'art. 50 comma 1 lettera d che si riporta
integralmente onde evitare incomprensioni o equivoci:
Art. 50
ALTRI DIVIETI
1. Oltre a quanto previstodall'art. 21 comma 1 della L.157/92, è vietato:
omissis..................
lett. d) cacciare quando il territorio è coperto tutto o in parte da
neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i
corsi d'acqua, laghi, marcite e acquitrini, purchè non ghiacciati, entro
un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza
di questi dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali;
omissis................. -.
Nella speranza che questa pubblicazione serva a far cessare le
intimidazioni verbali che i signori sopra citati hanno messo in atto si
augura ai cacciatori un sereno prosieguo di questo ultimo periodo di caccia.
ATC VOMANO-FINO